I nostri servizi:

Progettazione, gestione e sicurezza degli impianti elettrici, automazione domotica, risparmio energetico e fotovoltaico

Progettazione di Impianti elettrici

Realizziamo progetti su misura per impianti elettrici civili, industriali e terziari, garantendo soluzioni efficienti, sicure e conformi alle normative vigenti.

Verifica di impianti elettrici

Offriamo servizi di verifica tecnica e funzionale su impianti elettrici nuovi o esistenti, con rilievi, controlli strumentali e redazione di relazioni tecniche. Le verifiche sono finalizzate a garantire la sicurezza, l’efficienza e la rispondenza alle normative CEI e agli obblighi di legge.

Dichiarazione di rispondenza

Redigiamo Dichiarazioni di Rispondenza conformi al D.M. 37/08 per impianti elettrici esistenti in assenza della Dichiarazione di Conformità. Il servizio include sopralluogo tecnico, verifica dello stato dell’impianto e stesura della documentazione necessaria, garantendo la piena legittimità e sicurezza dell’impianto ai fini normativi.

FAQ

Il progetto, quando deve essere redatto, firmato e timbrato da professionista (Perito Industriale e/o Ingegnere) iscritto al proprio albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta (DM 37/08 art. 5 comma 1). 

La risposta alla domanda è oggetto del DM 37/08 del 22 gennaio 2008 (ex Legge 46/90) art.5.
L’articolo 5 impone la redazione di un progetto, da parte di un professionista, in tutti i casi di nuova installazione, trasformazione e ampliamento dell’impianto elettrico.
L’obbligo di progetto scatta non appena vengano superati limiti dimensionali indicati nel comma 2 ovvero :
a) impianti elettrici, di protezione contro le scariche atmosferiche e per l’automazione di porte, cancelli e barriere, per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative, aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m2;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti elettrici, di protezione contro le scariche atmosferiche e per l’automazione di porte, cancelli e barriere, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m2;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonchè per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti radiotelevisivi, relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione. 

I progetti degli impianti devono essere elaborati secondo la regola dell’arte; sono considerati tali quelli redatti in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo (DM 37/08 art. 5 comma 3).

I progetti devono contenere almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonchè una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente. (DM 37/08 art. 5 comma 4).

Per nuova installazione o nuovo impianto si intende:
– la realizzazione di un impianto non esistente in precedenza;
– il rifacimento completo di un impianto esistente.
Per trasformazione di un impianto si intende la realizzazione di sue modifiche dovute ad uno, o più, dei seguenti motivi:
– cambio di destinazione d’uso dell’edificio o del luogo nel quale l’impianto è installato;
– cambio delle prestazioni dell’impianto con, ad esempio, la modifica delle sezioni dei conduttori e la sostituzione dei dispositivi di protezione dei circuiti per aumento della potenza dei relativi carichi;
– cambio delle condizioni di alimentazione dell’impianto;
– applicazione di prescrizioni di sicurezza (per quanto non rientra negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria), quali ad esempio la realizzazione dell’impianto di terra o l’installazione di dispositivi di protezione (interruttori differenziali, interruttori automatici o fusibili) coordinati con l’impianto di terra; rifacimento parziale di un impianto che non rientri nella manutenzione straordinaria, come ad esempio la sostituzione dell’impianto di uno o più locali/zone/reparti, con un nuovo impianto quando i locali/zone/reparti non coincidono con tutta l’unità.
Per ampliamento di un impianto si intende la sua espansione con aggiunta di uno o più circuiti elettrici.
Per circuito elettrico di un impianto si intende l’insieme dei componenti dell’impianto alimentati da uno stesso punto e protetti contro le sovracorrenti da uno stesso dispositivo di protezione.
L’ampliamento di un impianto deve essere compatibile con gli impianti esistenti e cioè non deve comprometterne la sicurezza e viceversa il vecchio impianto non deve creare problemi di sicurezza nei riguardi del nuovo.
Nel DM 37/08 si parla all’ art.7 comma 6 di Dichiarazione di Rispondenza : “Nel caso in cui la dichiarazione di conformita’ prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia piu’ reperibile, tale atto e’ sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto (27/03/2008) da una dichiarazione di rispondenza“.
La Dichiarazione di Rispondenza è un atto intellettuale, cioè non è associato all’esecuzione di lavori, che attraverso l’esecuzione di esami a vista e prove elettriche, verifiche e prove che devono essere correttamente documentate ed allegate, permette di attestare la conformità di un impianto alle norme esistenti all’atto della sua costruzione.
Possono emettere le dichiarazioni di rispondenza i professionisti iscritti al relativo albo con almeno cinque anni di esperienza nel settore di riferimento.
Solo nel caso in cui l’impianto non sia da progettare da parte di un professionista anche i responsabili Tecnici delle imprese, con almeno cinque anni di anzianità di possesso dei requisiti (riconosciuti) per lo specifico tipo di impianto, possono emettere la dichiarazione di rispondenza.

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